Internships at the SNS
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Tirocini presso la SNS
La Scuola Normale Superiore, in linea con l’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, al fine di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” promuove l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento, comunemente detti anche stages.
Questa sezione del sito è dedicata ai tirocini che la Scuola attiva entro le proprie strutture per soggetti esterni.
Per i tirocini presso altri enti o aziende destinati ad allievi ed ex-allievi della Scuola si rimanda alla sezione Placement.
- Definizione di tirocinio
- Normativa di riferimento
- I soggetti coinvolti
- I soggetti promotori
- I soggetti ospitanti
- I tutor
- I tirocinanti
- Durata dei tirocini
- Come richiedere l’attivazione di un tirocinio
- La convenzione e il progetto formativo
- Svolgimento e conclusione del tirocinio. I doveri del tirocinante
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Definizione di tirocinio
I tirocini formativi e di orientamento, detti anche stages, sono finalizzati a “...realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (art. 18 L. 24.06.1997 n. 196).
I tirocini possono quindi avere due finalità:
- Formativa: permette di approfondire e verificare l'apprendimento ricevuto nel percorso degli studi. I tirocini formativi sono promossi da istituzioni formative e mirano a realizzare momenti di alternanza tra formazione scolastica/universitaria e mondo del lavoro.
- Orientativa: mira prevalentemente a far conoscere la realtà del mondo del lavoro.
Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro, non prevede una retribuzione, né l'obbligo di assunzione finale del tirocinante.
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Normativa di riferimento
L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione all'occupazione” (art. 18 in particolare: “Tirocini formativi e di orientamento”) pubblicata nel supplemento ordinario n. 136/L. alla G.U. n. 154 del 4 luglio 1997 – download
D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” pubblicato nella G.U.- serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998. – download
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (art. 11 in particolare: “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”) – download
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I soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti nell'attivazione di un tirocinio sono:
- Un soggetto promotore;
- Un soggetto ospitante;
- Il tirocinante;
- 2 tutor.
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I soggetti promotori
Per poter attivare un tirocinio è indispensabile un soggetto promotore, che ha il ruolo di intermediario fra il tirocinante e l’ente/azienda ospitante. Gli enti promotori individuati dalla normativa sono i “soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime” e “in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione”.
In sintesi:
- Agenzie regionali per l'impiego;
- Centri di formazione e/o orientamento pubblici e convenzionati;
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- Direzioni provinciali del lavoro;
- Istituzioni formative private, senza fini di lucro;
- Provveditorati agli studi;
- Scuole statali, private e parificate;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
- Università.
L'ente promotore può essere, tra gli altri, la Scuola stessa (per tirocini “in uscita” – si veda la sezione Placement.
Gli adempimenti normativi a carico degli enti promotori sono:
- predisposizione della convenzione di tirocinio
- definizione del progetto formativo e individuazione del tutor
- assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per responsabilità civile presso un'assicurazione privata (D.M. art.3)
- comunicazione a Regione, rappresentanze sindacali e ispettorato del lavoro
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I soggetti ospitanti
Tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, possono offrire periodi di tirocinio.
La normativa non indica specifiche caratteristiche necessarie per definirsi "soggetto ospitante", ma pone solo dei limiti per l'attivazione contemporanea di tirocini, ovvero:
- aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, 1 tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.
Questo limite al numero di tirocinanti è una garanzia che lo strumento del tirocinio non assuma ruoli diversi da quelli previsti dalla normativa e dallo spirito del tirocinio stesso. Inserire troppi tirocinanti infatti vorrebbe dire non poterli seguire in modo adeguato.
Gli enti ospitanti sono tenuti a rispettare alcuni obblighi:
- garantire la presenza di un tutor che dovrà seguire il tirocinante per tutto il periodo di permanenza nella struttura ospitante;
- rispettare e far rispettare in tutti gli aspetti il progetto di tirocinio concordato;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- trasmettere al soggetto promotore la relazione finale del tirocinio.
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I tutor
La normativa prevede che nell’ambito di un tirocinio siano coinvolti due tutor:
- Un tutor designato dal soggetto promotore, come responsabile didattico-organizzativo delle attività di tirocinio. In particolare, questo tutor
- Guida lo studente nella stesura del progetto formativo, verificando la correttezza e pertinenza dei contenuti rispetto alle caratteristiche del percorso formativo del tirocinante;
- Verifica la fattibilità del progetto formativo, assicurandosi delle motivazioni e dell’impegno sia del tirocinante che dell’azienda/ente ospitante;
- Fissa gli obiettivi formativi da riportare nel progetto formativo;
- Firma il progetto per formalizzare gli accordi presi;
- È a disposizione dello studente nel corso dello stage per eventuali chiarimenti, approfondimenti o indicazioni dovessero essere richiesti.
- Un tutor designato dal soggetto ospitante, come responsabile del corretto svolgimento dell’attività di tirocinio. In particolare, questo tutor
- Segue il tirocinante nello svolgimento delle attività previste dal progetto formativo;
- Firma il registro delle presenze del tirocinante entro i locali sede di svolgimento delle attività, se previsto;
- Controfirma la relazione finale di tirocinio redatta dal tirocinante.
- Compila e sottoscrive il modulo dichiarazione di attività svolta dal tirocinante.
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I tirocinanti
Possono richiedere l’attivazione di un tirocinio:
- gli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione;
- tutti i diplomati/laureati/specializzati/perfezionati/dottori di ricerca, entro i 12 mesi successivi al termine degli studi;
- lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e soggetti portatori di handicap.
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Durata dei tirocini
La durata massima del tirocinio varia a seconda del beneficiario ed è così stabilita:
- massimo 4 mesi - per studenti di scuola secondaria;
- massimo 6 mesi - per inoccupati o disoccupati ivi compresi i lavoratori in mobilità, per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea (anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita);
- massimo 12 mesi - per studenti universitari (inclusi studenti di corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari) che effettuino tirocini curriculari, ovvero tirocini di formazione e orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire un inserimento lavorativo;
- massimo 6 mesi - per neodiplomati, neolaureati, dottori di ricerca ecc. (cf. categorie alla voce precedente) che non abbiano conseguito da più di 12 mesi il titolo corrispondente alla formazione seguita;
- massimo 12 mesi - per persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
- massimo 24 mesi - per disabili.
Dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
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Come richiedere l’attivazione di un tirocinio
Presso la Scuola Normale Superiore possono essere attivati sia tirocini “in uscita”, promossi dalla Scuola stessa, sia “in ingresso”, promossi da altri enti che vogliano far attivare tirocini per i propri studenti/dipendenti/altro presso le strutture della Scuola.
Tirocini “in uscita”
Per i tirocini “in uscita” presso altri enti o aziende destinati ad allievi ed ex-allievi della Scuola si rimanda alla sezione Placement.
Tirocini “in ingresso”
le varie tipologie di richiedenti che desiderino svolgere un tirocinio presso le strutture della Scuola Normale Superiore devono innanzitutto rivolgersi all’ufficio di riferimento per stages/tirocini presso la propria università o ente di appartenenza, che fornirà la modulistica necessaria e indicazioni sull’individuazione di un tutor accademico/organizzativo. I disoccupati o inoccupati dovranno invece far riferimento al Centro per l'Impiego di Pisa, che avvierà le pratiche in qualità di “soggetto proponente”.
In entrambi i casi, l’avvio di un tirocinio deve essere preceduto dalla stipula di una convenzione tra la Scuola e il soggetto proponente/ospitante, e dall’approvazione di un progetto formativo.
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La convenzione e il progetto formativo
Per attivare un tirocinio è necessario che la Scuola stipuli una convenzione con il soggetto proponente/ospitante (Si veda anche l’elenco delle convenzioni già attive)
Per i tirocini “in ingresso”, promossi da altri enti/aziende e da attivare nelle strutture della Scuola, è il soggetto promotore a fornire una bozza di convenzione, disponibile anche nell’ Allegato 1 al D.M. 142 del 1998
Oltre alla convenzione, per attivare il tirocinio è necessario predisporre un progetto formativo, il cui schema di riferimento è contenuto nell’Allegato 2 al D.M. 142 del 1998
Il progetto formativo contiene le “regole” di svolgimento del tirocinio e definisce gli obblighi dei soggetti coinvolti. In particolare, vi viene descritto il contenuto del tirocinio in termini di apprendimento, con riferimento soprattutto alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante. Può essere anche molto sintetico, purché chiaro nei suoi obiettivi e contenuti, ed è compilato dal soggetto promotore. È necessario compilarne tre copie in originale: una per il soggetto promotore, una per il soggetto ospitante, e una per il tirocinante.
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Svolgimento e conclusione del tirocinio. I doveri del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze relativi a processi produttivi e prodotti del soggetto ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare la struttura ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio, rispettando gli orari e l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati;
- compilare giornalmente il proprio registro presenze (fornito dall'ente promotore), se previsto, e farlo controfirmare al tutor della Scuola.
- redigere una relazione finale sull’attività svolta.
A fine tirocinio, il tirocinante può compilare e far pervenire al SOF il questionario di valutazione del tirocinio. Il contributo (facoltativo) fornito dalle risposte al questionario è prezioso al fine di consentire alla Scuola di migliorare e arricchire la propria offerta formativa.



