Diritto di accesso

Accesso documentale

Che cos’è
È la possibilità di conoscere il contenuto di atti o documenti della pubblica amministrazione mediante visione e/o estrazione di copie degli stessi.

A che cosa serve
- Garantisce i cittadini e le cittadine nei confronti dalla pubblica amministrazione perché consente la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti coinvolte nei procedimenti amministrativi
- Assicura la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa

Chi può esercitare l’accesso
- Il soggetto individuale o collettivo (cittadini e cittadine, associazioni, imprese etc.) che è parte nel procedimento amministrativo cui si riferiscono i documenti richiesti in esibizione
- Il soggetto comunque titolare di un interesse meritevole di tutela, ai fini dell’accesso stesso
- Un soggetto terzo - incaricato con apposita delega scritta - in luogo del titolare della situazione giuridica rilevante ai fini dell’accesso stesso

Come si esercita
Sono previste due modalità di esercizio del diritto di accesso documentale:

  • Accesso informale quando è possibile l’accoglimento immediato della richiesta, è certa la legittimazione del richiedente, la sua identità, i suoi poteri rappresentativi, sussiste un interesse meritevole di tutela e il contenuto del documento è accessibile
  • Accesso formale in tutti i casi e, comunque, qualora manchi uno dei requisiti stabiliti per esercitare l’accesso informale

Accesso informale

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 25 della L. 241/1990
  • art. 5 del DPR 184/2006
  • art.17 del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti e di accesso civico della Scuola

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI
Il richiedente può ricorrere all’accesso informale nel caso in cui non risulti l'esistenza di controinteressati in base alla natura del documento richiesto.

L’istanza di accesso informale alla SNS

  • si presenta in forma verbale o scritta;
  • nel caso di istanza in forma scritta, questa reca le seguenti informazioni:
    • l’indicazione specifica delle motivazioni per le quali si inoltra la richiesta;
    • le generalità del richiedente, indirizzo e recapito telefonico, e l’eventuale potere rappresentativo del soggetto interessato;
    • data e firma del richiedente;
    • l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica a cui sia possibile inviare la documentazione, ove resa in formato digitale;
    • l’indicazione dei documenti che si intendono visionare e di quelli richiesti in copia;
  • essa va trasmessa, in formato digitale anche mediante e-mail, direttamente all’ufficio della Scuola (responsabile del procedimento amministrativo) che tratta o detiene stabilmente i documenti oggetto di interesse.

PROCEDIMENTO
La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità, ed è accolta mediante esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

PERSONALE DI RIFERIMENTO
I responsabili dei singoli procedimenti amministrativi

Accesso formale

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 25 della L. 241/1990
  • artt. 6, 7 e 9 del DPR 184/2006
  • art.18 del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti e di accesso civico della Scuola

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI

Qualora in base ai contenuti del documento richiesto:

  • non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale;
  • sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità e sui suoi poteri rappresentativi;
  • sorgano dubbi sulla sussistenza dell'interesse del richiedente alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite;
  • sorgano dubbi sull’accessibilità del documento;
  • sorgano dubbi sull'esistenza di controinteressati

l’interessato è invitato a presentare richiesta formale di accesso.

L’istanza di accesso formale alla SNS

reca le seguenti informazioni:

  • l’indicazione dei documenti che si intendono visionare e di quelli richiesti in copia;
  • l’indicazione specifica delle motivazioni per le quali si inoltra la richiesta;
  • le generalità del richiedente, indirizzo e recapito telefonico, e l’eventuale potere rappresentativo del soggetto interessato;
  • data e firma del richiedente;
  • l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica a cui sia possibile inviare la documentazione, ove resa in formato digitale;

può essere trasmessa utilizzando preferibilmente il Modulo per accesso formale, scaricabile da questa pagina:

  • in formato cartaceo, con sottoscrizione autografa, mediante consegna diretta presso il Servizio archivio, protocollo e posta della Scuola (nell’orario di apertura al pubblico) sito in via del Castelletto n. 11, Pisa;
  • in formato digitale, con una delle modalità previste dall’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005; in caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata, l’istanza va inviata al seguente indirizzo: protocollo@pec.sns.it;

l’ufficio protocollo rilascia ricevuta dell’avvenuta trasmissione.

PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso formale si conclude entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente il suddetto termine, la richiesta si intende rigettata.

Nel caso di richiesta irregolare o incompleta, la Scuola, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Il responsabile del procedimento, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica; entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica; decorso tale termine e accertata la ricezione della comunicazione, il responsabile del procedimento provvede sulla richiesta.

Possono verificarsi le seguenti due ipotesi:

  1. la Scuola accoglie l’istanza e comunica al richiedente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, l’avvenuto accoglimento della richiesta di accesso entro il termine previsto.

      L’atto di accoglimento dell’istanza di accesso contiene:

  • l’indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi;
  • gli orari di apertura al pubblico e il termine massimo di sessanta giorni, a decorrere dal ricevimento della comunicazione, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia; trascorso inutilmente tale termine il richiedente decade dalla facoltà di esercitare l’accesso e, se ancora interessato al relativo esercizio, deve presentare una nuova richiesta di accesso.

      Si riportano di seguito le modalità di accesso:

  • l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti in esso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento;
  • l’esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto;
  • i documenti per i quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo;
  • l’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta;
  • l’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione;
  • il rilascio di copia dei dati o dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Scuola per la riproduzione su supporti materiali. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
  1. la Scuola non accoglie l’istanza; nei casi di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso formale il responsabile del procedimento di accesso adotta provvedimento motivato.

      L’atto contiene:

  • il riferimento specifico alla normativa vigente;
  • l’individuazione della categoria di esclusione dal diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990;
  • l’individuazione delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

      Il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è disposto ai sensi degli artt. 9 del DPR 184/2006, 24 della L. 241/1990 e 21 del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti e di accesso civico di SNS.

Accesso civico

Che cos’è
Consiste nell’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

A che cosa serve
- Favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
- Promuove la partecipazione  dei cittadini al dibattito pubblico

Chi può esercitare l’accesso
- Chiunque

Come si esercita
Sono previste due modalità di esercizio del diritto di accesso civico:

  • Accesso civico semplice a dati, documenti, informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione quando è stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Scuola
  • Accesso civico generalizzato a dati e documenti detenuti dalla Scuola ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti