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FAQ Servizi accoglienza utenti internazionali

Domande e risposte sulle linee guida per l'accoglienza di utenti internazionali della SNS
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Docenti per attività didattica

  • I docenti stranieri invitati alla Scuola per incarichi di insegnamento sono tenuti a richiedere un visto?

Sì, il visto da richiedere sarà per “lavoro autonomo” e la procedura sarà attivata dal Direttore della SNS o da suo/a delegato/a tramite l’invio della richiesta di “nulla osta” al SUI territorialmente competente di apposito modulo telematico, corredato della documentazione prevista.

  • Da chi è predisposta la documentazione per la richiesta del visto?

La documentazione da trasmettere al SUI per la richiesta del “nulla osta” è quasi interamente predisposta dalla SNS stessa, fatta eccezione per l’attestazione della situazione alloggiativa del docente straniero durante il soggiorno in Italia, che dovrà essere fornita dal docente stesso, come indicato nel bando di reclutamento o nella comunicazione relativa all’avvio della collaborazione con la SNS.

  • Da quale ente sono rilasciati il nulla osta e il visto di ingresso per incarichi di insegnamento (lavoro autonomo)?

L’Ufficio Immigrazione della Questura, dopo aver acquisito il parere della Direzione Provinciale Territoriale del Lavoro, consegna alla SNS la comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta a favore del/la docente chiamato/a a svolgere un incarico di insegnamento.

Il/la docente straniero/a, una volta ricevuta comunicazione del rilascio del nulla osta, deve recarsi, entro 180 giorni, presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana per richiedere il visto di ingresso.

 

Studiosi/e (docenti o ricercatori) per ricerca scientifica

  • In quali casi deve essere richiesto il visto per ricerca scientifica?

Il visto per ricerca scientifica deve essere sempre richiesto ai fini dello svolgimento di attività di ricerca scientifica in Italia da parte di un/a docente o ricercatore/ice straniero, sia qualora la durata del soggiorno sia superiore ai 90 giorni che inferiore a tale periodo (short term research visa).

  • Cosa prevede la procedura per l’ottenimento del visto se la permanenza del /ladocente o ricercatore/ice straniero/a supera i 90 giorni?

Oltre alla stipula del contratto di lavoro con la SNS, la procedura prevede la stipula di una “convenzione di accoglienza” in base alla quale la SNS si impegna ad erogare risorse mensili sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, a fornire copertura sanitaria per il/la docente o ricercatore/ice e i suoi familiari eventualmente ricongiunti e a sostenere le spese per il viaggio di rientro nel paese di provenienza.

L’inoltro della convenzione di accoglienza, corredata dal resto della documentazione richiesta dallo Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di riferimento (Pisa o Firenze), da parte del/la datore/rice di lavoro (il Direttore della Scuola o suo/a delegato/a), consentirà il rilascio del nulla osta necessario all’emissione del visto per “ricerca scientifica” presso la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza del/la docente o ricercatore/ice.

  • Cosa prevede la procedura per l’ottenimento del visto se la permanenza del/la docente o ricercatore/ice straniero/a è inferiore ai 90 giorni?

Anche per la richiesta di un “visto per ricerca breve” è necessaria la stipula della “convenzione di accoglienza”, ma non il rilascio del nulla osta per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica da parte del SUI.

In questo caso, il/la docente o ricercatore/ice potrà presentarsi presso la rappresentanza diplomatica italiana di riferimento con la documentazione inviatagli dalla Scuola e richiedere il visto di ingresso in Italia.

  • Quando deve essere avviata la procedura di richiesta di visto?

In entrambi i casi, almeno tre mesi prima della data prevista per l’inizio della collaborazione.

 

Docenti in sabbatico

  • È possibile invitare un/a docente di nazionalità extra-europea a trascorrere alla Scuola Normale un anno sabbatico per collaborare ad un progetto di ricerca?

Sì, un/a docente extraeuropeo/a può collaborare a un progetto di ricerca in corso di svolgimento alla SNS durante il suo periodo di congedo (anno sabbatico) purché continui a essere retribuito dalla propria università di appartenenza. In questo caso, si applica la procedura prevista per i periodi superiori ai 90 giorni con richiesta di nulla osta e visto per ricerca scientifica.

  • Quale procedura interna alla SNS è prevista per l’accoglienza di un(a docente extra-europeo/a in sabbatico?

Il Consiglio della Classe di riferimento dovrà approvare la candidatura del/la docente ed assegnargli/le una postazione di lavoro da utilizzare durante la sua permanenza alla SNS.

In caso di disponibilità, il Consiglio dovrà anche valutare la possibilità di assegnarli/le (per l’intero soggiorno o parte di esso) l’alloggio presso la foresteria riservato alla Classe stessa.

Il Consiglio di Classe verificherà che il soggiorno sia finalizzato a collaborare a uno specifico progetto di ricerca e la disponibilità, nell’ambito di tale progetto, di fondi sufficienti a coprire le spese per la copertura sanitaria e per il viaggio di rientro nel paese di residenza del/la docente e degli eventuali familiari che, secondo la normativa in materia, sono a carico della SNS.

Nel caso in cui il progetto di ricerca non presentasse tale disponibilità o non fosse utilizzabile, il Consiglio di Classe dovrà chiedere al Direttore della SNS di autorizzare l’utilizzo di altri fondi istituzionali.

 

Visiting fellows

  • Chi viene definito “Visiting fellow”?

I/le Visiting fellows sono docenti o ricercatori/ici che presentano spontaneamente una richiesta finalizzata allo svolgimento di un soggiorno accademico, i cui costi sono a carico degli/lle stessi/e richiedenti.

  • Cosa occorre affinché la candidatura venga accettata?

Ai fini dell’accoglimento della candidatura, è necessario individuare all'interno del personale di ricerca e docente della Scuola Normale un/a referente scientifico/a idoneo a supervisionare le attività da svolgere, anche in merito all’eventuale necessità che il/la visiting fellow debba essere ammesso/a all’interno di specifici laboratori. Il/la referente dovrà confermare la propria disponibilità a ricoprire questo ruolo per tutta la durata del soggiorno del/la Visiting Fellow alla SNS.

  • Quale struttura seguirà le pratiche di immigrazione per questa categoria di studiosi/e?

I/le Visiting fellows sono tenuti a provvedere direttamente alle formalità per il loro regolare ingresso in Italia.

  • Quale durata massima è prevista per il loro soggiorno in Italia?

Il tempo massimo di permanenza presso la SNS di ciascun Visiting Fellow è di 90 giorni per chi ha cittadinanza extra-europea, mentre chi ha cittadinanza comunitaria potrà estendere il proprio soggiorno fino a 12 mesi.

 

Allievi/e e studenti internazionali

  • Come possono ottenere un visto “per studio” allievi/e e studenti internazionali?

Gli/le allievi/e stranieri/e che hanno vinto un posto di studio alla Scuola Normale e gli/le studenti stranieri/e in mobilità temporanea presso la SNS possono richiedere un visto “per studio” tramite la piattaforma UniversItaly, messa appositamente a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

  • Come si sviluppa la procedura?

Chi richiede il visto inserisce sulla piattaforma una richiesta di pre-iscrizione che viene notificata al SIN della SNS, il quale ne informa la struttura competente invitandola ad esaminarla, insieme alla documentazione allegata, per la successiva validazione. Con la validazione della richiesta si autorizza l’emissione del visto, di cui viene data comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare di competenza.

  • Chi è definito “Visiting student”?

Si definisce “Visiting student” (Free mover) lo/la studente straniero/a che presenta spontaneamente la propria candidatura per un soggiorno di studio/ricerca presso la Scuola.

  • Cosa occorre affinché la candidatura venga accettata?

Per l’accettazione della candidatura è necessaria l’approvazione di un/a tutor scientifico/a che si renda disponibile a seguire le attività di studio/ricerca del candidato durante la sua permanenza alla SNS.

  1. Un/a Visiting student può essere sostenuto/a nelle spese connesse al proprio soggiorno presso la Scuola Normale?

Per queste posizioni, frutto di candidature spontanee non collegate ad accordi, programmi di mobilità o assegnazioni di borse, non si prevedono costi a carico della SNS fatta eccezione per il rimborso dei costi per un corso di lingua italiana, erogato a spese della SNS qualora il periodo di permanenza dello/a studente sia compatibile.

Agli/le studenti viene consentito l’uso gratuito della mensa e le spese di soggiorno sono sostenute completamente dai/lle richiedenti. Fanno eccezione solo le spese per l’eventuale partecipazione a visite didattiche (si veda l’art. 27 – comma 2 del Regolamento Didattico).

 

Permesso di soggiorno

  • Quando si rende necessario richiedere un permesso di soggiorno in Italia?

Per chi ha cittadinanza extra-UE è necessario richiedere un permesso di soggiorno quando la sua permanenza in Italia supera i 90 giorni.

Chi ha cittadinanza UE, invece, superati i tre mesi di permanenza, è tenuto esclusivamente a procedere all’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza.

  • Quali adempimenti sono previsti per coloro che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni?

Studenti, ricercatori/ici o docenti stranieri/e ospiti alla SNS per un periodo inferiore a 90 giorni potranno dimostrare la regolarità della loro presenza in Italia tramite il timbro Schengen, apposto sul proprio passaporto al momento dell’arrivo, che attesta la data di ingresso nel nostro paese, o, in mancanza di esso, dichiarando la propria presenza in Italia presso la Questura di riferimento (Pisa o Firenze). 

  • Cosa prevede la procedura di richiesta del permesso di soggiorno?

La procedura prevede l’invio all’Ufficio Immigrazione della Questura di un formulario cartaceo (reperibile presso gli uffici postali) debitamente compilato e corredato dei documenti utili a motivare la presenza del richiedente nel nostro paese e a dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie per la durata del soggiorno, nonché della ricevuta di pagamento della tassa di rilascio del permesso di soggiorno elettronico e della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale o copia di polizza assicurativa acquistata per ottenere una copertura sanitaria in Italia.

  • Cosa avviene dopo la scadenza del permesso di soggiorno?

Se NON è stata inoltrata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno nel periodo che va da 30 giorni prima a 60 giorni dopo la data di scadenza, la presenza sul territorio italiano è considerata illegale.

  • In quali casi è previsto il rimborso delle spese relative alla richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno?

Le spese sostenute per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno sono rimborsate dalla Scuola agli allievi extra-UE (delibera del Consiglio direttivo del 14 marzo 2007).

 

Copertura sanitaria in Italia

  • Come può un/a cittadino/a straniero/a ottenere una copertura sanitaria in Italia?

La copertura sanitaria in Italia può essere ottenuta tramite l’acquisto di una polizza assicurativa sanitaria valida nel nostro paese e con garanzie sufficientemente ampie oppure iscrivendosi al Servizio Sanitario Nazionale.

  • Come può il/la cittadino/a straniero/a iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale Italiano?

Esistono due forme di iscrizione: l’iscrizione obbligatoria e l’iscrizione volontaria.

Sono iscritti/e in forma obbligatoria, assieme ai/lle loro familiari, i/le docenti e ricercatori/ici stranieri/e titolari di contratto di lavoro subordinato o autonomo con durata superiore a 90 giorni, fatta eccezione per i/le titolari di assegni di ricerca che invece possono essere iscritti/e solo in forma volontaria, così come gli/le studenti o i/le docenti e ricercatori/ici comunitari/e presenti alla SNS senza che sia stato con essi stipulato alcun contratto di collaborazione.

  • Per quale motivo i /le titolari di assegni di ricerca devono essere iscritti /ein forma volontaria?

Chi è titolare di assegno di ricerca deve procedere all’iscrizione al SSN in forma volontaria in quanto il suo contratto di lavoro non prevede il versamento delle addizionali regionali IRPEF e/o IRAP che dà diritto all’iscrizione obbligatoria a titolo gratuito (v. "Linee guida sull'assistenza sanitaria a stranieri", approvate con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.139 del 9 dicembre 2014).

  • I /le titolari di assegni di ricerca possono avere diritto al rimborso della spesa per la loro copertura sanitaria in Italia?

Se con cittadinanza extra-europea, chi è titolare di assegno di ricerca ha diritto al rimborso o al pagamento diretto di questo costo secondo quanto previsto dalla convenzione di accoglienza stipulata dalla SNS in suo favore per consentire il suo ingresso in Italia.

Se con cittadinanza europea e senza copertura sanitaria nel paese di provenienza (e quindi senza possibilità di trasferirla in Italia), invece, chi è titolare di assegno di ricerca deve coprire personalmente la spesa necessaria.

  • Gli/le allievi/e di nazionalità UE possono avere diritto al rimborso della quota annuale corrisposta al SSN per la loro iscrizione?

Gli/le allievi/e comunitari/e, sprovvisti/e di copertura sanitaria nel paese di origine, hanno diritto al rimborso della spesa sostenuta per l’iscrizione volontaria al SSN, come da delibera del Consiglio direttivo del 10 febbraio 2015.

  • È possibile iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale con una procedura on-line?

Durante la pandemia, gli sportelli dell’USL Nord Ovest Toscana hanno dato la possibilità al Servizio Internazionalizzazione della SNS di provvedere all’iscrizione di propri/e studenti e ricercatori/ici stranieri/e tramite una procedura on-line che è ancora consentita.

In alternativa, ci si può recare presso il Distretto Sanitario situato in via Garibaldi n.198 e usufruire dell’assistenza dello sportellista.

 

Codice Fiscale

  • Come può il /la cittadino/a straniero/a ottenere il proprio codice fiscale italiano?

Il codice fiscale può essere rilasciato, su richiesta degli/lle interessati/e, dalle Ambasciate o Consolati che emettono il visto di ingresso in Italia.

Per i/le titolari di visto per “ricerca scientifica”, il codice fiscale viene emesso dalla Prefettura contestualmente al rilascio del modello 209 necessario per la richiesta del permesso di soggiorno.

In alternativa, può essere richiesto d’ufficio tramite il Servizio Stipendi della Scuola, in base ad una convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate oppure direttamente dagli/lle stessi/e interessati/e, recandosi presso gli uffici dell’AdE.

 

Copertura costi e rimborsi spese

  • Quali tipologie di spesa possono essere rimborsate a cittadini/e stranieri/e che svolgono attività di studio/ricerca presso la Scuola Normale?

Possono essere rimborsati i costi sostenuti per le seguenti tipologie di spesa:

- spese di viaggio dal paese di provenienza e di rientro nel paese di provenienza ad allievi/e stranieri/e vincitori/ici di posti di studio;

- spese per rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno ad allievi/e stranieri/e vincitori/ici di posti di studio;

- spese per iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ad allievi/e comunitari/e vincitori/ici di posti di studio;

- spese per viaggio di rientro nel paese di provenienza a ricercatori/ici titolari di visto per ricerca scientifica;

- spese per iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a ricercatori/ici titolari di visto per ricerca scientifica ed eventuali familiari ricongiunti/e.

 

Alloggio in residenze della Scuola Normale

  • Quale tipologia di studenti esteri/e può usufruire dell’alloggio nelle residenze della Scuola Normale?

Gli/le studenti esteri/e che arrivano alla SNS in base ad accordi di mobilità che prevedono l’offerta reciproca di ospitalità hanno diritto all’alloggio gratuito nelle strutture ricettive della SNS.

  • E le altre tipologie di studenti esteri/e?

Le altre tipologie di studenti esteri/e possono richiedere la disponibilità di un alloggio con pagamento diretto al SPO per la sede di Pisa e a SGF per la sede di Firenze.

  • Esiste la possibilità anche per docenti e ricercatori/ici esteri/e di essere alloggiati/e presso la Scuola Normale?

Docenti e ricercatori/ici esteri/e, per i quali la SNS abbia richiesto un visto di ingresso in Italia o in mobilità nell’ambito di accordi vigenti tra la SNS e istituzioni estere, possono richiedere un alloggio a pagamento presso la foresteria (Collegio Puteano) qualora ci sia disponibilità e tale possibilità sia stata esplicitata nei bandi di reclutamento, negli accordi di mobilità o nelle lettere di invito.

Per docenti e ricercatori/ici in soggiorno di scambio nell’ambito di accordi tra la SNS e istituzioni estere, il Direttore, su proposta del Consiglio della Classe di afferenza, potrà autorizzare l’uso dell’alloggio a pagamento nella foresteria, che sarà assegnato in base alla disponibilità.

I Consigli di Classe possono infine autorizzare l’uso della camera riservata a ciascuna struttura accademica per ospitare docenti internazionali presenti alla SNS per una collaborazione di ricerca durante il loro anno sabbatico.

  • E i/le Visiting fellows?

A docenti e ricercatori/ici che hanno chiesto spontaneamente di effettuare un soggiorno di studio/ricerca alla SNS non è consentito l’alloggio nelle residenze della SNS.

 

Corsi di italiano

  • Quale categoria di studenti può usufruire gratuitamente dei corsi di italiano offerti dalla Scuola Normale presso il Centro Linguistico Interdipartimentale dell’Università di Pisa (CLI)?

Gli/le allievi/e internazionali della SNS e gli/le studenti esteri/e in mobilità temporanea, il cui periodo di permanenza sia compatibile con il calendario dei corsi, possono iscriversi presso il CLI per apprendere e migliorare la conoscenza della lingua italiana.

Per gli/le allievi/e SNS, i costi di iscrizione sono sostenuti dalla SNS anche per più di un corso di livello crescente per anno accademico, qualora lo/la studente abbia inserito lo studio della lingua italiana nel proprio piano di studi.

  • Le altre categorie di utenti internazionali possono iscriversi ai corsi di italiano presso il CLI?

Altri utenti internazionali possono comunque iscriversi, ma con costi a loro carico alle tariffe definite dal CLI per gli utenti della SNS.

  • E per quanto riguarda il riconoscimento della frequenza dei corsi di italiano?

Per il tramite del SIN o SGF, la SNS acquisisce gli esiti delle verifiche finali dei corsi frequentati dai/lle propri/e allievi/e per il successivo riconoscimento nel piano di studi interno o per l’attestazione delle attività svolte dagli studenti esteri/e in mobilità.

La frequenza dei corsi di lingua italiana è, inoltre, riconosciuta ai fini degli adempimenti previsti dalla stipula dell’Accordo di Integrazione (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179), che i lavoratori/ici stranieri/e sono tenuti/e a sottoscrivere per il rilascio del permesso di soggiorno in Italia.