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La Scuola Normale del Regno d’Italia

Il nuovo governo dell’Italia unita sceglie di conservare, ma non allargare, il modello della Normale: esisterà una sola Scuola Normale del Regno d’Italia, e avrà sede a Pisa.

Con il nuovo Stato unitario, l’impianto legislativo e amministrativo del Regno sabaudo viene esteso a tutta Italia. La scuola italiana viene quindi regolata per oltre sessant’anni dalla legge Casati del 1859. Secondo un modello centralizzato, la legge lasciava ai privati facoltà di provvedere all’istruzione, ma stabiliva il «diritto dello Stato all’insegnamento universitario» e a «vigilare» su tutti i gradi della scuola.

In Toscana, il governo provvisorio (1859-60) tenta di tutelare le tradizioni locali più illustri, tra cui la Normale. Dopo un lungo dibattito, in Senato e sulla stampa, sull’opportunità di mantenere questa istituzione unica e anomala, nel 1862 la Normale viene ufficialmente nominata «Scuola Normale del Regno d’Italia».
Alla Camera vengono sottoposti vari progetti di legge per istituire, allargandolo ad altre università, il modello pisano o per riordinare e ampliare la Scuola Normale. Ma il nuovo Stato unitario, impegnato in provvedimenti finanziari e opere pubbliche più urgenti, si limita ad approvare, con il decreto del 17 agosto 1862, alcune modifiche al regolamento della Normale, perché continui a funzionare come Scuola Normale italiana.

La nuova Normale è introdotta nell’ordinamento giuridico nazionale dal Regolamento Matteucci del 1862, che, in linea con l’orientamento laico della politica italiana, elimina dall’istituzione qualsiasi pratica religiosa e confessionale. Nel 1863, per decreto ministeriale, il ciclo di studi viene portato a quattro anni e viene fissata una nuova struttura organizzativa: a livello didattico il Consiglio direttivo viene diviso nelle due «sezioni» (antenate delle odierne Classi), Lettere e Filosofia e Fisico-matematica, formate dagli insegnanti addetti, sotto il controllo del «Direttore degli Studi»; a livello politico si definisce il ruolo del «Presidente» del Consiglio direttivo, organo responsabile del governo didattico, economico e morale della Scuola. Assume inoltre rilievo la figura del «Provveditore-Economo», che gestisce i servizi e le risorse umane e finanziarie, e ha competenze disciplinari nei confronti degli allievi.

Al regolamento Matteucci segue, nel 1877, quello emanato dal ministro Coppino, che stabilisce l’apertura del convitto anche alla sezione di Scienze e semplifica la complessa struttura del precedente «Regolamento degli studi e degli esami».