Diritto d’autore in pillole
Le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, sono protette in Italia ai sensi delle Legge 633/1941 e successive modificazioni.
Chi crea l’opera acquista il diritto inalienabile e perpetuo di esserne riconosciuto autore o autrice, di tutelare l’integrità dell’opera ed eventualmente di ritirarla dal commercio (diritti morali), nonché il diritto esclusivo di utilizzo economico legato a pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, traduzione, noleggio/prestito del lavoro (diritti patrimoniali).
I diritti di sfruttamento economico sono fra di loro indipendenti e la legge consente all’autore o autrice di cedere alla casa editrice anche solo alcuni di essi (L. 633/1941, art. 19).
Non è, quindi, necessario cedere tutti i diritti in esclusiva per poter pubblicare.
L’autore, o l'autrice, può:
- al momento della stipula del contratto editoriale, chiedere alla casa editrice di inserire una clausola che permetta il riuso del proprio lavoro a fini didattici e la possibilità di archiviazione nel repository istituzionale IRIS.
- se il contratto è già stato firmato, chiedere di modificarlo tramite un Addendum, cioè un’aggiunta al contratto predisposto
- SPARC Addendum (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition - SPARC è un’alleanza di università e istituzioni impegnata nella promozione dell’Open Access)
- H2020 Addendum - se il contributo è già stato pubblicato, chiedere alla casa editrice l’autorizzazione al deposito nell’archivio istituzionale, utilizzando ad es. i moduli disponibili nella barra a sinistra, sezione Download:
- Richiesta deposito articolo
- Richiesta deposito capitolo di libro
L’autore, o l'autrice, può pubblicare nelle sedi editoriali preferite e al tempo stesso adempiere agli obblighi open access del Programma Horizon Europe, mantenendo sufficienti diritti per rendere disponibili le proprie pubblicazioni ad accesso aperto immediato con licenza Creative Commons Attribution CC BY, o equivalente, in un repository istituzionale/disciplinare/generalista (Author's Right Retention).
L’autore, o l'autrice, che sceglie l’open access decide di rendere liberamente accessibile la sua opera, mantenendo i diritti morali e patrimoniali e impegnandosi a non far valere alcuni di questi per impedire l’accesso libero all’opera e il suo eventuale riutilizzo.
Una licenza è uno strumento giuridico attraverso il quale il/la titolare dei diritti permette alcuni utilizzi della propria opera. Le licenze più diffuse sono le Creative Commons.
Contributo SNS per la pubblicazione a stampa di volumi
Sulla base degli obblighi europei per i progetti finanziati, del Regolamento della Scuola in materia di accesso aperto alla letteratura scientifica, artt. 8 e 11, e della delibera del Consiglio di amministrazione federato nella seduta del 24 settembre 2021, l’autorizzazione dei contributi di stampa da parte del/della Preside della struttura accademica di riferimento è subordinata alla conservazione, da parte dell’autore/autrice, del diritto di deposito della versione accettata (post-print) o della versione editoriale dell’opera ad accesso aperto, o riservato con embargo, nell’archivio istituzionale della Scuola IRIS.
Per accedere al contributo è necessario compilare il form al seguente link.
Una volta compilato, sarà cura del Servizio Valutazione della ricerca e Open Science contattare l’editore per ottenere il consenso a pubblicare ad accesso aperto nell’archivio istituzionale della ricerca IRIS la versione accettata o quella editoriale del testo.
Il Servizio Valutazione della ricerca e Open Science provvederà altresì a contattare il Preside della struttura accademica interessata per ottenere la relativa autorizzazione a procedere.
Link utili
Piano nazionale per la Scienza Aperta (parte del PNR 2021-2027, pag.156-159)
Legge 633/1941 e ss.mm. (Legge sul diritto d’autore)
Legge 112/2013 (cd. “Legge Bray”)